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Ti offriamo una soluzione per questo tipo di trasporto, con Transit, senza sdoganamento.

Le nostre posizioni strategiche in tutta la Svizzera ti permetteranno di entrare e uscire facilmente dal paese.

TDX è rappresentata in tutta la Svizzera e ogni agenzia lavora allo stesso modo e in perfetta sinergia. Puoi centralizzare le tue richieste in un’unica agenzia e avere un unico punto di contatto, indipendentemente da dove viene presentata la merce.

A parte le infrastrutture doganali locali, nessuna! Le nostre soluzioni sono pensate per renderti la vita il più semplice possibile.

Scegliere un ufficio di entrata/uscita sul tuo percorso ti farà risparmiare tempo e chilometri.

Il mezzo di trasporto (camion, veicolo privato, furgone da 3,5T, il tipo di prodotti dichiarati, gli orari di apertura dell’ufficio, ecc. TDX ti consiglierà sempre la soluzione più adatta alle tue esigenze.

In Svizzera, quando la dichiarazione doganale d’importazione (DDI) viene accettata dall’ufficio doganale, la dogana svizzera emette decisioni fiscali elettroniche (DTE).

Ci sono sempre due DTE per una dichiarazione doganale:

  • Uno per i dazi doganali e altre tasse doganali chiamato “DTE DOUANE”.
  • L’altro è quello dell’IVA, noto come “DTE IVA”.

Se non sei d’accordo con un DTE, hai il diritto di contestarlo. In questo caso, non esitare a contattarci molto rapidamente, perché il termine legale per correggere un DTE stabilito dall’Amministrazione Federale delle Dogane è di 60 giorni di calendario dalla data di emissione.

Una volta scaduto questo termine, non è più possibile fare ricorso e qualsiasi richiesta di correzione, anche se giustificata, sarà respinta dall’Amministrazione Federale delle Dogane.

Sì, dovrai pagare le tasse se :

Non puoi fornirci la prova “EU-A” o “DTE EXPORTATION” dell’esportazione iniziale.

No, puoi beneficiare della reimportazione senza dazi se :

  • Puoi fornirci la prova “EU-A” o “DTE EXPORTATION” dell’esportazione iniziale dei tuoi prodotti.
  • Per la reimportazione in Francia, devi fornirci l’indirizzo del tuo ufficio delle imposte.
  • La merce viene restituita nelle sue condizioni originali e non è stata trattata in alcun modo.
  • È necessario confermare per iscritto il motivo della restituzione e le quantità restituite.

Possiamo utilizzare una fattura proforma (se il tuo cliente ne emette una) o la fattura di esportazione originale.

In ogni caso, deve essere possibile identificare chiaramente la merce restituita. La dogana può rifiutare la reimportazione della merce in esenzione da dazi e imposte se le informazioni fornite non consentono di stabilire con certezza che la merce restituita è quella originariamente esportata.

In Europa :

  • Se hai esportato in un paese EFTA (ad esempio la Svizzera), riceverai un “EU-A”.
  • Se hai esportato in un altro paese terzo (ad esempio USA, Cina, ecc.), riceverai un “EX-A”.


In Svizzera :

Riceverai un “EXPORT DTE”.

Questa ricevuta deve essere conservata nella tua contabilità. Potrebbe esserti chiesto di giustificare le esenzioni IVA per i beni venduti per l’esportazione o, al contrario, di giustificare il pagamento di dazi e tasse sui beni acquistati all’estero.

Sì, anche questi beni devono essere dichiarati.

Dichiarare questi beni non significa che il destinatario li pagherà. Si tratta semplicemente di informare la dogana del valore della merce. In alcuni casi, tuttavia, i dazi e le tasse su questi prodotti sono ancora dovuti.

In questo caso, puoi redigere una “fattura proforma al netto dell’IVA”, sulla quale è indispensabile indicare che la merce spedita non ha “valore commerciale” e la motivazione “campioni gratuiti, sostituzione gratuita, ecc.”.

Ecco un esempio per i campioni: “Campioni gratuiti, senza valore commerciale.

Il documento doganale sarà redatto di conseguenza e sarà specificato che non si tratta di una vendita.

Una volta che la dichiarazione doganale è stata convalidata dalle autorità doganali, la tua merce è considerata “importata”.

In seguito si dovranno pagare i dazi e le tasse (dazi doganali, IVA, ecc.).

Questi dazi e tasse sono a carico dell’esportatore o dell’importatore, a seconda dei termini di pagamento scelti.

In qualità di Rappresentante Doganale Registrato RDE, TDX dichiara le tue merci alla dogana e garantisce il pagamento di dazi e tasse alle autorità.

In Svizzera, se disponi di un tuo conto doganale (conto PCD – Procédure Centralisée de Décompte) e ci fornisci il suo numero, i dazi e le tasse ti saranno fatturati direttamente dalla dogana. In caso contrario, le autorità doganali metteranno a tua disposizione il nostro conto PCD e noi ti fattureremo i dazi e le tasse dovuti, oltre alla commissione per l’utilizzo del nostro conto PCD.

“Vendi” i tuoi prodotti all’estero:

Sei quindi un “esportatore “. Di conseguenza, tu emetti una fattura al netto dell’IVA, noi dichiariamo i tuoi prodotti alla dogana e tu ottieni la ricevuta “EU” o “EX” “DTE EXPORTATION” convalidata dalla dogana.

I tuoi prodotti vengono “acquistati” all’estero:

Sei un “importatore “. Ciò significa che il tuo fornitore ha emesso una fattura al netto dell’IVA, noi dichiariamo i tuoi prodotti alla dogana, ti rifatturiamo i dazi e le tasse dovute (IVA, dazi doganali, ecc.) e tu ricevi la ricevuta “EU” o “EX” “ DTE DOUANE & VAT” convalidata dalle autorità doganali.

In entrambi i casi, i documenti giustificativi convalidati dalle autorità doganali sono documenti che devono essere conservati nella tua contabilità e presentati alla prima richiesta delle autorità doganali e fiscali.

Infine, tieni presente che per qualsiasi operazione in cui sei coinvolto in Europa, sia come esportatore che come importatore, il tuo numero EORI e l’identificativo IVA intracomunitario sono identificativi essenziali per la compilazione delle dichiarazioni doganali.

Nel momento in cui scambi (vendi, acquisti o trasferisci) beni con un Paese terzo, questi devono essere dichiarati alla dogana. In Europa, i servizi doganali ti rilasciano una prova di queste operazioni (EU, EX, IM).

In Svizzera, i documenti giustificativi sono “DTE EXPORTATION” per le esportazioni e “DTE DOUANE, DTE TVA” per le importazioni.

In caso di esportazione, cioè dal tuo paese verso un paese terzo, ti permette di giustificare l’esenzione dall’IVA nel tuo paese.

Al momento dell’importazione, fornisce la prova che i dazi doganali e l’IVA sono stati pagati nel tuo paese (nel caso di beni acquistati, l’IVA doganale è deducibile).

Non hai trovato la risposta alle tue domande?

Non c’è bisogno di farsi prendere dal panico! I team di esperti di sdoganamento della TDX sono a tua disposizione.

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